Art. 10.
(Modifica all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente il transito e la risalita).

      1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi», e le parole: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «e devono».